Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 (Atti di frode sportiva, ndr) e 61 (Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ndr) Regolamento di Giustizia a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi e agli effetti dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi e agli effetti dell’articolo 61 R.G.