TP ammende 51.333 euro
Cappelletti squalificato
Scola (VA) ammonito

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Serie A

13 giornata d’andata. Gare del 27-28 dicembre 2025

TRAPANI SHARK. Ammenda di Euro 1.333,00 per offese collettive e frequenti dirette agli arbitri e ai tesserati avversari [art. 27,4bd RG rec., art. 24,4 RG]

TRAPANI SHARK. Ammenda di Euro 50.000,00 preso atto della nota datata 24.12.2025 della Lega Basket serie A – deputata al controllo dei contratti atleti dall’art. 13.4 comma 5 DOA – alla Federazione Italiana Pallacanestro, per avere depositato numero 11 contratti atleti, pur avendo optato per la formula del 6+6 di cui all’art. 13.4 comma 4 DOA.

ALESSANDRO CAPPELLETTI (atleta TRAPANI SHARK). Squalifica per una gara perché a gioco fermo, a seguito di fallo tecnico fischiato al giocatore T. Moore, dapprima rincorreva l’avversario, quindi, nonostante venisse trattenuto dai compagni di squadra e dai giocatori della squadra avversaria, nel divincolarsi spingeva il giocatore avversario C. Stewart e rivolgeva al giocatore avversario T. Moore offese e minacce; comportamento che ne provocava l’espulsione. [art. 33,2/1e RG]

LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA (dirigente OPENJOBMETIS VARESE). Ammonizione perché al termine della gara stazionava non autorizzato nel tunnel degli spogliatoi, ove aveva un alterco con il personale addetto alla sicurezza dell’impianto [art. 35,1a RG]

NUTRIBULLET TREVISO. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (precision time) [art. 40,1a RG rec.]

S.BERNARDO CANTÙ. Il Giudice Sportivo Nazionale,
visto il rapporto arbitrale della gara n. 104 disputata tra Napoli e Cantù il 28.12.2025;
vista l’istanza avverso il risultato di gara preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra di Cantù Moraschini;
preso atto che l’istanza, unitamente ai motivi, non è stata presentata all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale entro i termini indicati dall’art. 94 R.G.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza avverso il risultato di gara proposta dalla soc. Cantù [art. 94 RG]

Il comunicato.

Pallacanestro Cantù comunica che, alla fine della gara disputata ieri a Napoli, è stato preannunciato ricorso al fine di approfondire le dinamiche e le tempistiche che hanno portato alla sospensione della partita. Dopo avere svolto una serie di approfondimenti regolamentari, Pallacanestro Cantù ha deciso di non procedere alla presentazione del ricorso. Non si è trattato quindi di un ritardo nella presentazione dello stesso, ma di una scelta consapevole e motivata dagli accertamenti effettuati.

Fonte: Pallacanestro Cantù


Serie A2

Diciannovesima giornata di andata. Gare del 27-28 dicembre 2025

FERRARONI CREMONA. Ammenda di Euro 916,00 per offese collettive e frequenti agli arbitri da parte del pubblico di casa e, da parte di 4/5 tifosi, al termine della gara, anche sporgendosi dalle transenne [art. 27,4bd RG rec., art. 27,5bc RG rec.,art. 24,4 RG]

RSR SEBASTIANI RIETI. Ammenda di Euro 417,00 per offese collettive e sporadiche nei confronti di un atleta avversario ben individuato (Sorokas) [art. 27,4bc RG rec.,art. 28,3 RG, art. 24,4 RG]

LIOFILCHEM ROSETO. Ammenda di Euro 1.375,00 per offese collettive e sporadiche da parte del pubblico di casa agli arbitri, nonché per lancio di oggetti non contundenti in campo senza colpire (bicchiere d’acqua), con conseguente prolungata sospensione della gara per consentire di asciugare il campo [art. 27,4bc RG rec.,art. 24,4 RG, art. 24,3 RG]


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