Il Tar dell’Emilia
conferma il Daspo
al presidente Antonini

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Il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagnain data 18 settembre 2024, ha respinto il ricorso del presidente Valerio Antonini contro il Daspo emesso il 13 luglio scorso dopo i fatti di gara4 di finale play-off di serie A2 al palaDozza di Bologna tra la Fortitudo e la sua Trapani Shark promossa in A.

Come si legge nell’ordinanza 296/2024 firmata da Paolo Carpentieri, Paolo Amovilli e Alessio Falfieri,

<Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso;

Considerato in particolare che:

– la condotta posta in essere dal ricorrente (Presidente della squadra ospite “Trapani Shark”) in occasione dell’incontro di basket della finale play-off del campionato di serie A2 del 9 giugno 2024, comprovata da vari elementi probatori (tra cui relazioni di servizio fidefacienti, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati e immagini video) appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale ed idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico;

– per giurisprudenza consolidata la misura di prevenzione del daspo di cui all’art. 6 L. n. 401/1999 richiede la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti comprovanti l’ascrivibilità di condotte potenzialmente idonee a determinare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8379);

– che il provvedimento impugnato è stato emesso previo contraddittorio con il ricorrente ed esame delle relative memorie procedimentali, si da non ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa;

Ritenuto inoltre come la misura impugnata consenta comunque al ricorrente l’accesso agli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive di basket della propria squadra “Trapani Shark” seppur con la prescrizione – non specificatamente contestata – dell’ingresso 10 minuti prima l’inizio della gara e uscita 10 minuti dopo la fine della gara stessa;

Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suinidicata domanda cautelare.

Spese compensate>.

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