Altra segnalazione di contributi della regione Fvg da parte dal presidente regionale della Fip, Alberto-Maria Camilotti, in favore delle società aderenti al comitato regionale da lui presieduto.
<Buongiorno a tutti: allego alla presente il regolamento per la concessione di contributi alle società per finanziare l’attività di formazione. Il mondo sportivo sta cambiando rapidamente e la necessità di “crescere” come sistema è fondamentale. La Regione FVG mette a disposizione dei fondi per agevolare questo processo di sviluppo e crescita culturale>.
Regolamento per la concessione del contributo
alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a FSN, DSA e EPS e
operanti nel Friuli Venezia Giulia, per l’abbattimento delle spese sostenute per i
corsi di formazione obbligatoria
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione e l’erogazione di un
contributo per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro, operanti sul territorio
regionale e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline
Sportive Associate, per l’abbattimento delle spese sostenute per corsi di formazione obbligatoria.
2. Riferimento normativo: articolo 6, commi da 168 a 172, della legge regionale 29 dicembre 2023, n.
16 (legge di stabilità 2024).
Art. 2
(Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità)
1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive dilettantistiche senza
finalità di lucro che alla data di presentazione della domanda:
a) sono operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) sono affiliate a una delle Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate / Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
Art. 3
(Corsi finanziabili e spese ammissibili)
1. Sono finanziabili i corsi di formazione svolti nelle seguenti tipologie:
a) Corso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) (Corso completo e corso retraining);
b) Corso di primo soccorso;
c) Corso di formazione generale e specifico per il lavoratore sportivo – basso rischio 8 ore complessive (4+4 ore).
2. Sono ammissibili le spese documentate:
a) sostenute nel periodo: 1° gennaio alla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande;
b) sostenute dal beneficiario del contributo;
c) imputabili e pertinenti esclusivamente ai corsi indicati al comma 1.
Art. 4
(Intensità dei contributi)
1. I contributi sono concessi nel limite massimo del novanta per cento della spesa ammissibile, fino a un
massimo di € 5.000,00 per singola associazione o società sportiva beneficiaria.
2. Per ogni soggetto possono essere finanziati i corsi e le relative spese documentate sostenute nel
periodo indicato all’art. 3 comma 2 del presente regolamento.
Art. 5
(Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. Le domande di contributo devono essere redatte dalle associazioni e società di cui all’articolo 2,
utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (All. A). Le domande devono essere presentate al Comitato Regionale del C.O.N.I. esclusivamente dalla pec della società richiedente all’indirizzo pec dedicato a questa domanda di contributo. La Commissione C.O.N.I. preposta provvederà a seguire l’istruttoria e a valutare la documentazione ricevuta.
Le domande vanno presentate, a pena di inammissibilità, secondo le date riportate in apposito avviso.
Art. 6
(Ammissibilità delle domande)
1. Sono ammissibili esclusivamente le domande, compilate sul modulo ALL. A allegato al presente
regolamento, corredate da giustificativi di spesa secondo quanto previsto dal seguente comma 2.
2. I giustificativi di spesa ritenuti validi ai fini dell’ammissibilità delle domande sono le fatture
elettroniche e/o ricevute fiscali di professionisti, da presentare contestualmente alla domanda, complete di:
a) intestazione del documento alla associazione/società sportiva richiedente il contributo, completa di
dati fiscali;
b) descrizione chiara con l’indicazione della tipologia di formazione erogata e l’elenco nominativo dei
corsisti;
c) attestazione di pagamento: saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati con
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni). Tutte le spese devono essere state pagate a mezzo bonifico bancario, assegno bancario/circolare non trasferibile, carta di credito e/o bancomat del soggetto che ha presentato domanda di contributo. I pagamenti in contanti sono accettati purché accompagnati da ricevuta/fattura quietanzata. Non saranno accettati pagamenti tramite compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto richiedente e il fornitore.
Art. 7
(Valutazione delle domande)
1. Le domande sono valutate da una Commissione, composta da n. 5 membri, nominata con Delibera di
Giunta del Comitato Regionale del C.O.N.I.
2. La Commissione è convocata entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle
domande.
3. La Commissione C.O.N.I. preposta, ultimata l’istruttoria degli uffici, provvederà a valutare la
documentazione ai fini dell’ammissione al contributo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande ritenute corrette e complete.
Art. 8
(Elenco delle domande finanziabili)
1. La Commissione C.O.N.I. preposta alla valutazione delle domande redige apposito verbale con in
allegato l’elenco delle domande pervenute e quelle ammissibili e finanziabili; ai fini della determinazione della posizione nell’elenco, vale l’ordine cronologico di presentazione delle domande, complete e corrette.
2. La pubblicazione dell’elenco delle domande finanziabili sul sito istituzionale del Comitato Regionale
del C.O.N.I. vale come comunicazione di assegnazione del contributo alle ASD/SSD.
Art. 9
(Concessione ed erogazione del contributo)
1. I contributi sono concessi ed erogati fino a esaurimento delle risorse, tenuto conto dell’elenco
determinato dall’ordine di arrivo delle domande ritenute ammissibili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti alla copertura dei fabbisogni, il Comitato Regionale del C.O.N.I sottoporrà all’Amministrazione regionale il fabbisogno di finanziamento ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco.
Art. 10
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari devono dichiarare eventuali ulteriori contributi ricevuti a fronte dei giustificativi inseriti
nella richiesta;
2. Conservare, presso la propria sede legale, gli originali di tutta la documentazione presentata per
cinque anni dalla data di liquidazione del contributo;
3. Apporre sugli originali delle fatture o ricevute fiscali la seguente dicitura: “fattura/ricevuta utilizzata
per la rendicontazione di un contributo concesso ai sensi dell’art. 6 c. 168 – 172 della L.R. 16/2023 – Anno
2025”.
Art. 11
(Integrazione documentale)
1. Il Comitato Regionale del C.O.N.I, durante la fase di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere ai
soggetti interessati chiarimenti e integrazioni necessarie alla validazione dei giustificativi. Le società e
associazioni sportive dovranno rispondere via e-mail entro 7 gg dalla richiesta. La mancata risposta del
soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la valutazione della domanda sulla base della sola
documentazione disponibile. Ove la documentazione risulti priva dei requisiti di ammissibilità la domanda è
dichiarata inammissibile e viene archiviata d’ufficio.
2. Ai fini della formazione dell’elenco dei beneficiari, l’ordine cronologico è determinato esclusivamente
dalla data di ricezione della documentazione completa e corretta. Le domande incomplete o errate non
saranno prese in considerazione ai fini dell’ordine cronologico fino all’avvenuta regolarizzazione. In tal caso, la data utile ai fini dell’inserimento nell’elenco sarà quella di ricezione della documentazione corretta e integrata.
Art. 12
(Controlli)
1. Il Comitato Regionale del C.O.N.I si riserva il diritto di verificare, a campione, la conformità delle
dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare la
richiesta di presentazione di certificazioni / attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione. Il
beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, pena revoca del contributo e conseguente
restituzione della somma ricevuta.
CONI COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste, 21 maggio 2025